In caso di affidamento condiviso, la “bigenitorialità” è un elemento essenziale che non può essere compresso dal giudice senza fornire una adeguata motivazione. Accolto il ricorso di un padre contro il provvedimento della Corte di appello di Messina che aveva limitato ai fine settimana alternati la frequentazione con la figlia dell’età di due anni.
La tenera età non è un ostacolo all’incremento del tempo di frequentazione: «nell’interesse superiore del minore, va assicurato il principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi». La decisione ricorda che la Corte Edu, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare (di cui all’articolo 8 della Cedu), «pur riconoscendo all’autorità ampia libertà in materia di diritto di affidamento, evidenzia la necessità di un più rigoroso controllo sulle “restrizioni supplementari”, tali intendendo quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori». Le “restrizioni supplementari”, continua la decisione, «comportano il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età e uno dei genitori o entrambi, pregiudicando il preminente interesse del minore (corte EDU, 09/02/2017)».
Corte di Cassazione sentenza n. 9764 dell’8 aprile,