Le condotte violente poste in essere da un coniuge nei confronti dell’altro, accertate nell’ambito del giudizio di separazione personale, giustificano non solo l’addebito della separazione al coniuge che le ha poste in essere, ma anche la pronuncia di decadenza del genitore violento dalla responsabilità genitoriale ove dagli accertamenti processuali sia emerso che tali condotte hanno provocato danni al benessere della prole minore di età e che il genitore non ha intrapreso alcun percorso volto a superare le proprie disfunzionalità genitoriali, come peraltro indicato dall’art. 31 della Convenzione di Istanbul del 2011.
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