Il clima familiare connotato dalla sopraffazione del marito violento o prevaricatore costituisce elemento implicito del dissenso della moglie che subisca in silenzio gli atti sessuali agiti dal coniuge nei suoi confronti.
Il reato di violenza sessuale non è scriminato dalla relazione di coniugio e di convivenza se l’atto è compiuto in assenza di consenso dell’altra persona che si trovi in uno stato di prostrazione, tale da cedere alla violenza o alla minaccia, per aver perso la propria libertà di autodeterminazione sessuale. La mancanza di dissenso esplicito o espresso che può far presupporre al coniuge che attinge la sfera sessuale dell’altro la sussistenza di un implicito consenso non rende legittima la condotta subita dalla vittima.
Cass. penale sentenza 38909 del 24 ottobre 2024