Il consenso agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell’intero rapporto senza soluzione di continuità, con la conseguenza che integra il reato di cui all’art. 609-bis c.p. la protrazione di una condotta sessuale nel caso in cui, successivamente a un consenso originariamente prestato, intervenga “in itinere” una manifestazione di dissenso, anche non esplicita, ma per fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà.
Nel caso di specie la persona offesa ha ammesso di aver mostrato accondiscendenza
rispetto ai primi baci, simulando un consenso contrario a quella che era la sua interiore, ma non
manifestata, volontà. Ma si era opposta ai successivi palpeggiamenti e baci ulteriori.
Cass. Pen., Sez. III, Sent., 18 gennaio 2024, n. 2150 |
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