L’art. 570 bis c.p., rubricato “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”, sanziona, con le pene previste dall’art. 570 c.p., la condotta del coniuge che “si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.
La norma riproduce le previgenti disposizioni penali contenute all’art. 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e all’art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, che conseguentemente sono state abrogate
Ratio primaria del legislatore è quella di garantire ai beneficiari, ex coniuge o figli, la disponibilità tempestiva e periodica delle somme necessarie al loro sostentamento al fine di evitare che l’inadempimento possa essere per gli stessi fonte di pregiudizio.
Oggi anche il coniuge separato è tutelato penalmente nel caso di omesso versamento dell’assegno ed inoltre la sanzione penale è applicabile a prescindere dall’accertamento dello stato di bisogno, essendo conseguente all’omesso versamento dell’assegno, senza alcun accertamento in ordine allo stato di bisogno o meno dell’avente diritto.
L’art. 570 bis c.p. prevede e punisce due distinte fattispecie criminose: la prima è integrata dalla sottrazione del soggetto obbligato all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio; la seconda riguarda la separazione personale dei coniugi e sanziona la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento fissato dal giudice, nei confronti del coniuge destinatario o dei figli in affido congiunto.
Si tratta di un reato proprio, che quindi può essere commesso solo dal soggetto tenuto alla corresponsione dell’assegno, omissivo permanente in quanto una sola condotta omissiva non appare sufficiente, dato che il termine “si sottrae” implica un comportamento reiterato, non potendo desumersi la volontà di non adempiervi da una sola omissione di corresponsione e la procedibilità è sempre d’ufficio