In tema di reati contro la famiglia, il delitto previsto dall’art. 570 bis cod. pen. si configura anche in presenza di un inadempimento parziale dell’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile, non essendo riconosciuto all’obbligato un potere di adeguamento dell’assegno in revisione della determinazione fattane dal giudice.
La responsabilità penale può escludersi solo se l’obbligato fornisca la prova rigorosa della sua assoluta impossibilità di adempiere, che nella specie non è stata offerta, come è dimostrato dalla circostanza che il ricorrente si è limitato ad allegare il suo stato di disoccupazione.
Cass. Pen., Sez. VI, sent. 11 novembre 2022 n. 43032
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