In tema di revisione delle condizioni economiche della separazione personale, la revoca dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge o dei figli non comporta, di per sé, l’accoglimento della contrapposta domanda di automatico aumento delle altre contribuzioni ancora dovute. (Nella specie, la S.C., con riferimento all’assegno di mantenimento in favore del coniuge a seguito della raggiunta indipendenza economica di uno dei figli, ha affermato che, in difetto di prova contraria a cura del coniuge richiedente, deve presumersi che la misura dell’assegno in suo favore corrisponda alle sole necessità di cui all’art. 156 c.c. e non sia stata stabilita considerando anche il concorrente onere del richiedente di contribuire al mantenimento dei figli).
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, 09 Agosto 2017, n. 19746