Per la soluzione delle controversie in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale, devono ritenersi prevalenti le esigenze di sicurezza, dato che il programma di studio all’estero della minore prevede che la scelta del paese cui destinare i partecipanti al programma è rimessa alla discrezionalità della associazione organizzatrice cosicché, una volta che la richiesta sia stata accettata, il richiedente non ha la possibilità di chiedere una destinazione diversa.
Nel caso di specie il figlio minore aveva indicato quale destinazione del viaggio 10 Paesi per lo più in America Latina e alcuni dei quali notoriamente pericolosi e una volta accettata la richiesta non sarebbe stato possibile modificare la destinazione assegnata
Trib. Verona 19 gennaio 2024
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