Se si tratta di contributo al mantenimento dei figli, sussiste una deroga al principio della prova secondo la Suprema corte. Infatti “è fatto sempre salvo il potere del giudice di adottare d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, ivi compresi quelli di attribuzione e determinazione del quantum del contributo di mantenimento da porre a carico del genitore non affidatario.” Pertanto “opera una deroga alle regole generali sull’onere della prova, attribuendo al giudice poteri istruttori di ufficio per finalità di natura pubblicistica”, inoltre “i provvedimenti da emettere, da parte del giudice, devono essere ancorati ad una adeguata verifica delle condizioni patrimoniali dei genitori e delle esigenze di vita dei figli esperibile d’ufficio.” Le indicazioni ottenute tramite indagini di un investigatore privato possono quindi modificare le modalità attraverso le quali il giudice apprende delle condizioni economiche delle parti e di conseguenza modificare i contributi economici per i figli.
Cass del 24 agosto 2018 n. 21148