Le vessazioni rivolte all’ex coniuge possono integrare il delitto di maltrattamenti e non di atti persecutori quando le condotte proseguono anche dopo l’interruzione della convivenza, sempre che non siano venuti meno i vincoli di solidarietà che derivano dal precedente rapporto.
le condotte vessatorie rivolte alla vittima, anche dopo la cessazione della convivenza more uxorio, integrano il reato di maltrattamenti in famiglia in tutti i casi in cui perduri il vincolo di solidarietà derivante dal precedente rapporto intercorso tra le parti. Tale delitto, come abbiamo visto all’inizio, consiste in una condotta violenta commessa in danno di una persona della famiglia o comunque convivente. L’interesse tutelato, quindi, è l’integrità fisica e psichica dei soggetti che fanno parte del nucleo familiare.
Il delitto di stalking, invece, si compie attraverso atti di molestia o minaccia reiterati, senza che vi sia necessariamente una relazione interpersonale ben precisa. Anzi, il pregresso rapporto tra le parti rappresenta, al più, una circostanza aggravante.
Cass. penale sent. n. 30129/2021 del 02.08.2021.