La violazione degli obblighi di assistenza familiare sussiste anche quando l’obbligato versa sporadicamente delle somme e rientra nell’ipotesi di “omessa prestazione dei mezzi di sussistenza. A venire in evidenza non è l’inosservanza degli obblighi derivanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria civile, quantoil diritto della persona che si trova in condizioni di estremo disagio, a ricevere il necessario sostegno dai propri familiari.
L’impossibilità economica del genitore obbligato alla corresponsione dell’assegno di mantenimento, ai fini della non integrazione del reato di cui all’art. 570 c.p., deve essere oggettiva, assoluta, incolpevole e integrare una condizione persistente
Tribunale penale di Cassino, Est. La Milza, sentenza 7.01.2021 |