Nel caso del versamento parziale del mantenimento per il figlio non può ritenersi che lo stato di bisogno sia desumibile in re ipsa dalla minore età dei soggetti beneficiari, dovendo piuttosto riespandersi il principio secondo cui ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 570 c.p., comma 2, n. 2, nell’ipotesi di corresponsione parziale dell’assegno stabilito in sede civile per il mantenimento, il giudice penale deve accertare se tale condotta abbia inciso apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire ai beneficiari, tenendo inoltre conto di tutte le altre circostanze del caso concreto, dovendosi escludersi ogni automatica equiparazione dell’inadempimento dell’obbligo stabilito dal giudice civile alla violazione della legge penale
Cass. penale sentenza n. 24885/2023