La locuzione normativa secondo cui il contributo al mantenimento debba essere attribuito direttamente alla prole maggiorenne, a meno che non sussistano giustificati motivi per provvedere diversamente, deve essere utilizzata dal Giudice come strumento di valutazione di tutte le circostanze della fattispecie concreta, verificando se una corresponsione diretta a mani del figlio possa o meno creare difficoltà sul piano della gestione dei suoi interessi di vita e, pertanto, senza alcun automatismo applicativo. In particolare, la corresponsione dell’assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne è imprescindibile quando costui conduca già una vita proiettata prevalentemente fuori dalle mura domestiche, come può avvenire, per esempio, nel caso di studente universitario fuori sede.
Trib. Lamezia Terme, sentenza 8 gennaio 2025 n. 1
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/