In materia di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, il versamento diretto da parte del debitore del genitore inadempiente ai sensi dell’art. 3, comma 2,l. n. 219/2012 può essere ottenuto all’esito di un procedimento stragiudiziale analogo a quello previsto dall’art. 8, comma 3, l. n. 898/1970 (Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell’assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l’invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente)
Trib. Genova 11 ottobre 2018