Chi chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione; l’esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro.
Questo vale anche per le somme elargite al convivente more uxorio, poichè, in difetto di prova del prestito, esse devono essere qualificate come adempimento di obbligazioni naturali e di contribuzione al ménage familiare. Ciò è conforme al principio secondo il quale le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell’ambito di un legame matrimoniale, sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell’altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale.
Tribunale di Milano, 29 maggio 2023
https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17517799