Nel giudizio di separazione, per effetto dei provvedimenti temporanei e urgenti viene meno l’obbligo di coabitazione; se essi nulla dispongono in ordine all’assegnazione della casa coniugale, il coniuge non proprietario non può più utilizzare e godere dell’immobile (e degli altri beni) dell’altro e l’eventuale detenzione dallo stesso instaurata, dopo la separazione, assume i caratteri di una detenzione sine titulo, circostanza questa che esclude, di conseguenza, la legittimazione del medesimo coniuge ad agire ai sensi dell’art. 1168 c.c., in quanto né possessore nè detentore qualificato.
Per contro, venuta meno la convivenza ex matrimonio, l’eventuale detenzione instaurata, dopo la separazione, dal coniuge non titolare è idonea a legittimare il coniuge titolare ad esperire vittoriosamente un’azione di spoglio.