Vendere a terzi il bene ricevuto in donazione non costituisce di per sé offesa al donante, anche se quest’ultimo vede vanificato dalla vendita lo scopo che si era prefisso con la donazione. E infatti, il motivo sottostante alla donazione non può condizionare il potere del donatario di disporre del bene di cui è divenuto proprietario per effetto della donazione.
Trib. Rimini sent. n. 114 del 4/2/2025
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