Non si può invocare la nozione di ordine pubblico per giustificare discriminazioni nei confronti dei minori. Il bambino ha un diritto fondamentale alla conservazione dello status legittimamente acquisito all’estero e il negarlo comporterebbe una violazione del principio di uguaglianza.
Con la sentenza numero 19599/2016 la Cassazione riconosce effetti alla trascrizione della nascita del bambino come figlio di due mamme che, dopo essersi sposate in Spagna, avevano deciso di ricorrere alla procreazione assistita: una aveva donato gli ovuli, l’altra aveva partorito. Per i giudici la trascrizione in Italia dell’atto di nascita formato in Spagna non è contraria all’ordine pubblico, seppure la tecnica di procreazione utilizzata non sia riconosciuta nel nostro ordinamento.
Il contrasto con l’ordine pubblico “non è ravvisabile per il solo fatto che la norma straniera sia difforme contenutisticamente da una o più disposizioni del diritto nazionale”. Il parametro di riferimento, infatti, è rappresentato esclusivamente dai principi fondamentali che vincolano il legislatore ordinario e non dalle norme con le quali questi abbia esercitato la sua discrezionalità in una determinata materia. Di conseguenza, il giudice italiano che sia chiamato a valutare la compatibilità con l’ordine pubblico di un atto di stato civile straniero (come l’atto di nascita) i cui effetti si chiede di riconoscere in Italia, non deve verificare se tale atto applichi una disciplina conforme o difforme rispetto alle norme interne, anche imperative o inderogabili.La sua indagine deve concentrarsi piuttosto sul se tale atto contrasti con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo che possono essere desunte dalla Costituzione, dai Trattati fondativi, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dalla Cedu.
Nel caso di specie, occorreva quindi fare esclusivo riferimento alla tutela dell’interesse superiore del minore e al diritto delle persone di autodeterminarsi e di formare una famiglia. Non riconoscere un rapporto di filiazione legalmente esistente in Spagna avrebbe determinato un’incertezza giuridica idonea a incidere sul diritto del minore ad avere un secondo genitore e sulla definizione della sua identità personale”