Nell’ambito di un procedimento di negoziazione assistita, ai fini della modifica delle condizioni di divorzio, compete unicamente agli avvocati la valutazione di trasformare il diritto a percepire l’assegno di divorzio in quello di ricevere una somma una tantum, non essendo il veto espresso dal P.M. ostativo alla conclusione dell’accordo. Il potere di veto dalla legge attribuito al PM è limitato alla valutazione dell’interesse dei figli minori o dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, ovvero incapaci o portatori di handicap mentre, in mancanza di figli, il controllo del P.M. è limitato a mere irregolarità, non potendo estendersi ad un controllo sul merito delle scelte effettuate.
Trib. Ferrara, sentenza 28 novembre 2023
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