La copia cartacea dello screenshot ha valore probatorio, pur se priva di attestazione ufficiale: i dati di carattere informatico contenuti in un computer rientrano tra le prove documentali e per l’estrazione di questi dati non occorre alcuna particolare garanzia; di conseguenza ogni documento acquisito liberamente ha valore di prova, anche se privo di certificazione, sarà poi il giudice a valutarne liberamente l’attendibilità.”
La Cassazione con la sentenza n. 8736/2018 ha ritenuto lo screenshot un documento informatico valido come prova documentale e riconducibile alla categoria di cui all’art. 234 c.p.p.; di conseguenza per acquisire i relativi dati non è necessaria la procedura dell’accertamento tecnico irripetibile ma è sufficiente una semplice operazione meccanica che non modifichi il contenuto dei dati.