Nell’ambito di un procedimento di divorzio contenzioso e nell’incapacità dei genitori di esercitare la responsabilità genitoriale in maniera concorde e condivisa, nonostante l’opposizione di uno dei due genitori, va disposta la vaccinazione dei figli per tutte le vaccinazioni obbligatorie previste dal d.l. 7 giugno 2017, n. 73, conv. con modificazioni dalla l. 31 luglio 2017, n. 119.
Il Giudice ricorda che l’art. 1 D.L. 73/2017 impone che a tutti i minori di età compresa tra zero e sedici anni siano somministrati due gruppi di dieci vaccini complessivi: si tratt quindi di un obbligo di legge, la cui violazione comporta una sanzione amministrativa (da cento a cinquecento euro). In caso di mancata vaccinazione, il decreto prevede un meccanismo volto a sensibilizzare i genitori inadempienti circa l’importanza, l’opportunità e, in definitiva, il rispetto dell’obbligo vaccinale, grazie all’organizzazione di un colloquio informativo nell’ambito del quale il personale delle aziende sanitarie approfondisce gli elementi ostativi all’adesione alle vaccinazioni. Il Tribunale evidenzia che l’azienda sanitaria competente aveva convocato i genitori, ma all’appuntamento il padre, contrario alle vaccinazioni, non si era presentato. Di conseguenza, e in accoglimento del ricorso proposto dalla madre, non eccepita dal padre la sussistenza di un «accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta» (unico caso che consentirebbe di omettere o differire le vaccinazioni obbligatorie), viene disposto che i figli siano sottoposti a tutte le vaccinazioni obbligatorie che non risultino ancora effettuate alla luce dei certificati vaccinali. Il Giudice prevede inoltre che, a spese del padre, siano effettuati i più opportuni esami sierologici al fine di accertare l’eventuale immunizzazione dei minori, a seguito di malattia naturale; nel caso in cui tale accertamento restituisca un esito positivo, ai minori dovranno essere somministrati vaccini in formulazione tale per cui sia assente l’antigene per la malattia per la quale sussiste immunizzazione.
Infine, il Giudice rigetta la domanda della madre . per quanto riguarda i vaccini non obbligatori, motivando la decisione sulla base della circostanza che la meningite, sul territorio dello Stato, è scarsamente diffusa; allo stato, pertanto, non si ritiene di grave pregiudizio per la salute dei minori la mancanza di tali vaccinazioni.