Ove con la sentenza venga escluso in radice e “ab origine” (non per fatti sopravvenuti) il presupposto del diritto al mantenimento, separativo o divorzile, per la mancanza di uno “stato di bisogno” del soggetto richiedente (inteso, nell’accezione piu’ propria dell’assegno di mantenimento o di divorzio, come mancanza di redditi adeguati) non vi sono ragioni per escludere l’obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, ai sensi dell’articolo 2033 c.c. (con conseguente piena ripetibilita’).
il riconoscimento dell’originaria insussistenza dei presupposti per il versamento del contributo di mantenimento gia’ riconosciuto in sede presidenziale determina, quindi, la piena ripetibilita’ delle somme versate a tale titolo, a prescindere dal fatto che la richiedente avesse agito con mala fede o colpa grave.
Cass. civile sez. I ordinanza n. 31635 del 14/11/2023
© AvvocatoAndreani.it Risorse Legali.