In caso di separazione, il TFR versato sul conto cointestato si presume in proprietà al 50% di ciascuno dei coniugi, anche per la parte maturata prima dell’instaurazione della comunione legale: infatti lo spontaneo versamento dell’importo su un conto di proprietà comune fa ritenere la volontà di conferimento dello stesso alla comunione legale tra i coniugi.
Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 10942/2015: ne deriva che, all’atto dello scioglimento della comunione legale, va diviso tutto quello che giace sul conto corrente, compreso il TFR versato, secondo la regola per la quale cadono in comunione i guadagni dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati spesi.
Può tuttavia essere data la prova contraria: sebbene viga la presunzione secondo la quale il conto corrente intestato a due o più persone si presume diviso in parti uguali (e ciascun cointestatario, anche se ha facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, non può disporre in proprio favore, senza il consenso dell’altro, della somma depositata in misura eccedente la sua quota), è comunque facoltà di ognuno dei titolari dimostrare che i proventi sono di sua proprietà personale e indivisibile