L’utilizzo esclusivo del bene immobile in comproprietà, da parte di uno dei coniugi separati, nei limiti di cui all’
art. 1102 c.c., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno dell’altro consorte che sia rimasto inerte o abbia acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l’occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili, ricavabili dal godimento indiretto dell’immobile, solamente qualora l’altro partecipante abbiano manifestato l’intenzione di utilizzare l’immobile in maniera diretta e non gli sia stato concesso.
Cassazione civile, sez. II, sentenza 13 giugno 2019, n. 15926.