Il padre può utilizzare la registrazione di una conversazione intervenuta tra lui e il figlio per dimostrare che la madre ostacola la frequentazione.
La registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita d’iniziativa da uno dei partecipi al colloquio, costituisce prova documentale, utilizzabile come tale in dibattimento, e non intercettazione “ambientale” soggetta alla disciplina degli articoli e seguenti 266 Cpc.
Cass. penale sent. 7338 del 21/2/2025