Ai fini dell’usucapione è necessaria la prova del possesso ad excludendum, vale a dire una situazione nella quale il rapporto materiale del coerede con i beni ereditari, sia tale da escludere gli altri coeredi dalla possibilità di analogo rapporto.
Cassazione civile, sez. II, sentenza 9 settembre 2019, n. 22444.