Nel caso in cui il procedimento verta tra due genitori ed abbia ad oggetto l’affido del figlio minore e la sua frequentazione con gli stessi, la morte di uno di loro non appare evento idoneo a produrre l’interruzione del processo, non potendo gli eredi del genitore scomparso essere, per la loro semplice qualità di eredi, legittimati alla riassunzione o non potendo comunque il processo essere riassunto nei loro confronti sull’unico presupposto della qualità di eredi del genitore.
Ed invero, il genitore, nel procedimento che abbia ad oggetto l’affido e la frequentazione del figlio, agisce in giudizio essenzialmente per tutelare dei diritti/doveri propri derivanti dalla genitorialità (riassumibili nel concetto di responsabilità genitoriale), posizioni giuridiche soggettive queste che, in quanto personalissime e intimamente correlate al proprio status di genitore, non sono ovviamente trasmissibili agli eredi e si estinguono con la morte del titolare.
Pertanto, in caso di decesso in corso di causa del genitore affidatario esclusivo, lungi dal cessare la materia del contendere, deve al contrario accertarsi d’ufficio la capacità genitoriale del genitore superstite di prendersi cura del minore, dato che oggetto del processo non è soltanto un diritto delle parti formalmente costituite in giudizio a veder affermata e tutelata la propria genitorialità quanto, anche e soprattutto, il diritto del minore a crescere in un ambiente affettivo sicuro e stabile che favorisca il suo sviluppo emotivo
Trib. Pisa ord. 23 luglio 2024
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