I genitori il cui figlio, prima di intraprendere gli studi universitari fuori sede frequentava in modo paritetico la casa di entrambi, non sono più legittimati ad agire in giudizio per il riconoscimento di un contributo al mantenimento ed alle spese accessorie da parte dell’altro genitore, per sopravvenuta carenza di legittimazione iure proprio. Accertato che l’abitazione genitoriale non è più un punto di riferimento per il figlio, rende lo stesso l’unico soggetto legittimato a richiedere un contributo per il suo sostentamento nei confronti dei genitori
Tribunale di Verona, sent. 30 marzo 2022, n. 600
https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17511912/allontanamento-della-figlia-dalla-casa-genitoriale-e-sopravv.html