la equiparazione tra il coniuge ed ognuna delle parti dell’Unione civile comporta la necessità di estendere le tutele previdenziali in vigore: in sede di comunicazioni di eventi che il titolare è tenuto ad effettuare mediante il sistema ComUnica, questi potrà indicare come proprio collaboratore colui al quale è unito civilmente, identificandolo, nel campo relativo al rapporto di parentela, quale coniuge.
L’Inps specifica anche che il soggetto unito civilmente al titolare dell’impresa familiare deve essere equiparato al coniuge, con tutti i conseguenti diritti ed obblighi di natura fiscale e previdenziale.
Non altrettanto vale per il convivente di fatto
Così la circolare INPS 66/2017.