La legge definisce le unioni civili quale specifica formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 della Cost.
L’istituto delle unioni civili, riservato alle persone dello stesso sesso, è certamente un nuovo istituto di diritto di famiglia: che si tratti di famiglia lo si evince anche dal comma 32 che modifica l’art. 86 c.c., dal fatto che UC sia causa di impedimento del matrimonio e viceversa (c. 33 modifica art. 124 c.c.)
si tratta del formale riconoscimento della pari dignità giuridica e sociale degli omosessuali, titolari in quanto persone di diritti fondamentali che finalmente, con la legge in commento, il Legislatore garantisce e tutela.
Il nostro Legislatore, innanzi alla scelta tra introdurre il matrimonio egualitario o un istituto al medesimo equivalente, ha optato per la seconda via, ispirandosi ufficialmente al modello tedesco: in Germania vige l’istituto delle unioni civili, diverso dal matrimonio improntato ad un modello eterosessuale.
La formulazione della norma in commento ha suscitato diverse polemiche, ma occorre sgombrare il campo da ogni dubbio:
“Specifica formazione sociale” definisce cosa sono le unioni civili, che tali restano denominate.
Semplicemente si è voluto sottolineare, appunto, che, al pari del matrimonio e delle famiglie di fatto eterosessuali, anche le unioni omosessuali sono formazioni sociali (specifiche, per l’appunto, ossia dotate di autonomia giuridica propria) che rientrano nell’alveo protettivo degli articoli 2 e 3 della Costituzione. In sostanza, sono una cosa diversa dal matrimonio ma al pari del matrimonio hanno dignità giuridica e rilevanza costituzionale.
Peraltro, la dottrina già da tempo aveva individuato il referente normativo della rilevanza giuridica delle unioni tra persone dello stesso sesso negli articoli 2 e 3 della Costituzione.
L’ontologica distinzione tra unioni civili e matrimonio non giustifica tuttavia disparità di trattamento irragionevoli: lo impone anche, come visto, la Corte Costituzionale con la sentenza 138/2010.
Da questo punto di vista, il testo di legge è per alcuni aspetti confuso e rivela i timori degli strenui oppositori all’introduzione del matrimonio egualitario. Timori tuttavia tacitati dalla formulazione definitiva del comma1. Sotto il profilo sostanziale le unioni civili sono equiparate al matrimonio, ma si è cercato di eliminare gli elementi che anche solo a livello simbolico potevano evocare una equiparazione del nuovo istituto al matrimonio tradizionale.
Spetterà allora al Giudice chiamato ad applicare la legge il compito di interpretarla anche alla luce dell’art. 3 Cost.,richiamato dal comma 1 a fondamento delle unioni civili. L’innovazione è stata presumibilmente introdotta sempre allo scopo di rimarcare le differenze rispetto all’istituto matrimoniale che nell’art. 29 trova il suo riferimento. Tuttavia il richiamo al citato articolo non era fondamentale, poiché il principio di uguaglianza è sotteso a ogni legge della nostra Repubblica: si tratta di un principio cardine che deve ispirare l’interpretazione di tutto il nostro sistema legislativo in generale. Ad ogni modo, anche stante l’esplicito richiamo all’art. 3 Cost. le nuove norme andranno lette cercando di superare ogni ingiustificabile discriminazione tra unioni civili e matrimonio.