L’unione civile si costituisce mediante dichiarazione resa di fronte all’Ufficiale di Stato civile ed alla presenza di due testimoni (art. 1 comma 2). L’Ufficiale di Stato civile provvede alla registrazione degli atti dell’unione nell’archivio di Stato civile.
Non sono previste formalità particolari per la costituzione, ma si deve ritenere che il pubblico ufficiale sia tenuto a verificare che il contenuto della dichiarazione sia conforme ai principi dell’ordinamento giuridico, quindi non sia contraria a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume.
Diversamente dal matrimonio, non sono previste le pubblicazioni. Occorre solo certificare il rapporto mediante un documento attestante la costituzione dell’unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre i dati anagrafici e la residenza dei testimoni (art. 1 comma 9).
Il regime patrimoniale legale è quello della comunione, ma le parti possono optare per un regime diverso, ossia per uno qualsiasi previsto anche per il matrimonio (separazione dei beni, comunione convenzionale, fondo patrimoniale). In materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali si applicano gli artt. 162, 163, 164 e 166 c.c. (art. 1 comma 13).
Vale il principio dell’uguaglianza tra i partners, che potranno scegliere un cognome famigliare comune mediante dichiarazione resa all’Ufficiale di stato civile. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione al pubblico ufficiale (art. 1 comma 10).
Inoltre le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune, a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato (art. 1 comma 12). Hanno inoltre il dovere di assistenza morale e materiale, coabitazione e contribuzione, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, ai bisogni comuni. Il diritto all’assistenza morale e materiale è sospeso nei confronti del compagno che, allontanandosi senza giusta causa dalla residenza familiare, vi rifiuta di tornarvi (art. 1 comma 19). Non è invece previsto il dovere di fedeltà.