il Giudice, nel caso in cui sussistano impellenti esigenze di protezione e tutela del minore, può discostarsi dall’opinione espressa dal minore in sede di ascolto in merito al collocamento.
In caso di elevato conflitto e di palesi carenze di un genitore, laddove il medesimo si sia trasferito senza autorizzazione in un’altra città unitamente alla prole, i figli possono essere affidati all’Ente e collocati, se del caso anche con l’ausilio della forza pubblica, in comunità protetta.
I comportamenti materni, condizionanti e ostacolanti delle visite paterne, che ingenerino nei figi un conflitto di lealtà e il rifiuto di incontrare l’altro genitore, unitamente alle plurime denunce infondate, possono giustificare la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Trib. Bologna sentenza 23 dicembre 2021