Quando la proposta di convalida al trattamento sanitario obbligatorio riguarda un paziente psichiatrico minorenne, l’autorizzazione non compete al giudice tutelare, ma esclusivamente agli esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, chiamati a sostituire il figlio nel compimento degli atti personali. E’ quanto deciso dal tribunale di Modena con il decreto 5 marzo 2018