E’ illegittima la costituzione di un trust allo scopo di sottrarre il patrimonio del contribuente alla procedura coattiva: lo afferma la Terza Sezione Penale della Cassazione con sentenza del 15 aprile 2015, n. 15449.
Nel caso di specie, un uomo, in qualità di liquidatore di una società, allo scopo di evadere le imposte dirette sul valore aggiunto, costituiva fraudolentemente un trust con il fine di rendere inefficace, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva ed essere così dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 11 D. Lgs. 74/2000
La norma appena citata sanziona chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a tali imposte, per un ammontare complessivo superiore a 50.000 euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni, idonei a rendere tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.