Nel caso in cui gli eredi del de cuius farmacista non abbiamo ancora conseguito la laurea in farmacia e la conseguente abilitazione all’esercizio della professione di farmacista, e occorra attendere oltre l’ anno e mezzo dalla morte del farmacista previsto dalla legge, è possibile ricorrere al trust.
Nel caso di specie l’attività di farmacista era stata affidata dagli eredi a una società trustee. Il TAR Lombardia, Sezione II di Brescia, con decreto cautelare del 13 agosto 2013 prima e con ordinanza n. 459 del 3 settembre 2013 successivamente, ha ritenuto infondate le eccezioni dell’ASL: precisamente, il trust è stato qualificato come valido strumento di trasferimento della titolarità della farmacia. L’interesse prevalente è quello degli eredi a non essere costretti alla vendita della farmacia a terzi, potendone derivare un danno grave ed irreparabile, mentre l’interesse pubblico alla corretta gestione della farmacia è comunque assicurato dalla società trustee.
Il provvedimento è importante perché tutela gli interessi e i diritti degli eredi a non veder vanificata l’azienda farmaceutica, e contestualmente garantisce agli utenti la prosecuzione dell’attività nel rispetto del diritto alla salute.