Il trust istituito al fine di assicurare risorse economiche per il futuro alla figlia del disponente persegue un interesse meritevole di tutela. La circostanza che venga nominato trustee di suddetto trust un soggetto legato al disponente da rapporto familiare e di convivenza non è sufficiente a provare la natura simulata del trust, dovendo a tal fine dimostrarsi che il disponente abbia effettivamente mantenuto la disponibilità di fatto dei beni in trust
Tribunale Cuneo – 26 luglio 2017