Il trust finalizzato a consentire ai beneficiari, figli minori dei disponenti, di abitare e di godere dei frutti degli immobili in esso conferiti non può ritenersi simulato per il fatto che il guardiano risiede insieme ai disponenti, che uno dei disponenti si è riservato il diritto di abitazione su uno dei suddetti immobili, che manca il libro degli eventi del trust, non essendo questo obbligatorio, e che mancano i rendiconti del trustee, attenendo questi alle modalità con cui il trustee adempie i propri obblighi e non alla validità ed efficacia del trust. È revocabile ex art. 2901 cod. civ. l’atto di conferimento in un trust familiare posto in essere dai disponenti, fideiussori della società debitrice principale, successivamente al sorgere del credito, ravvisandosi l’eventus damni nella circostanza che l’unico bene immobile rimasto estraneo al trust risulta gravato da molteplici ipoteche di consistente importo e desumendosi la scientia damni in capo ai disponenti, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita di tale trust, in re ipsa.