Il trust appare per le sue caratteristiche UNO STRUMENTO ADEGUATO a DAR RISPOSTA ALLA PREOCCUPAZIONE dei famigliari (genitori, nonni) di soggetti “deboli” allorchè non ci saranno più loro a prendersi cura del figlio/nipote, una risposta adeguata, insomma, alla questione del DOPO DI NOI: preoccupazione che investe non solo la gestione del patrimonio del soggetto ma anche il soddisfacimento dei bisogni più strettamente personali, come la conservazione di un determinato habitat o di abitudini acquisite.
Il trust è senz’altro lo strumento che meglio di ogni altro consente ai famigliari, DURANTE IL NOI E quindi mentre sono in vita e sono capaci, di VERIFICARE se la soluzione scelta è efficace per realizzare lo scopo di protezione del famigliare debole, per il DOPO DI NOI e quindi, eventualmente, modificare il programma
Occorre nel trust indicare la finalità, mentre i bisogni del beneficiario, ai quali lo strumento è dunque preordinato, possono essere individuati in momento successivo, da parte del trustee o guardiano, che hanno poteri fiduciari e sono quindi vincolati al perseguimento dell’effettivo interesse del beneficiario.Il trust consente di modulare e garantire al disabile prestazioni patrimoniali e non alle quali di solito fa fronte la famiglia o le associazioni di volontariato.
COM’E’ STRUTTURATO IN LINEA GENERALE UN TRUST PER IL DOPO DI NOI ?
il disponente, di solito il genitore, istituisce un trust in favore del proprio figlio “soggetto debole” (disabile in senso lato) fissando il programma che dovrà essere seguito dal trustee, e vincolando determinati beni nel trust, nell’interesse del figlio bisognoso.
IN PRATICA: i genitori trasferiscono beni mobili o immobili al trustee, il quale ne acquista la proprietà e ne dispone, gestendola e amministrandola, esclusivamente per il mantenimento, le cure ed il sostegno del soggetto portatore di handicap.
I beni trasferiti al trustee, infatti, NON ENTRANO a far parte del suo patrimonio personale e sono “segregati” al raggiungimento dello scopo del trust. Il patrimonio viene quindi trasferito al trustee affinché le utilità da esso traibili siano impiegate per il mantenimento e per il sostegno del soggetto debole. Preferibilmente il trustee gestisce i beni utilizzando il reddito ma potrà anche toccare il fondo, e quindi, avrà il potere di alienare beni, qualora ciò si riveli necessario, e di attribuire i beni, alla morte del soggetto, ai beneficiari finali indicati dai genitori.
Nell’ambito di un trust per soggetti deboli è facile che il disponente non voglia spogliarsi subito di tutti i suoi beni, e quindi ad es opti per conferire nel fondo la nuda proprietà mantenendo per sé l’usufrutto (e così conservando il diritto di continuare a vivere in una abitazione o di percepirne i redditi se concessa in locazione);oppure si prevede che il trust inizi con la morte del disponente: così facendo, finchè è in vita potrà detenere e gestire direttamente i beni e il trust diverrà pienamente operativo solo al momento della sua morte, quando la piena proprietà si consoliderà in capo al trustee.di solito, tuttavia il trust diviene operativo subito: il disponente genitore si riserva il ruolo di trustee o di guardiano, anche perché in questo modo è possibile verificare se funziona o qualcosa deve essere cambiato.