L’atto istituivo di trust, in applicazione della disciplina prevista dalla convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, è valido solo se il trust sia finalizzato al perseguimento di un interesse meritevole di tutela per l’ordinamento giuridico (art. 1322 c.c.), e non altrimenti perseguibile con gli ordinari strumenti del diritto civile.
Il trust liquidatorio istituito da un’impresa in bonis che versi tuttavia in condizioni di dissesto tale da doverla indurre a presentare un’istanza di fallimento in proprio), in quanto elusivo della normativa in materia di fallimento, e in particolare delle norme inderogabili che presiedono alla liquidazione concorsuale, deve essere considerato nullo sin dall’origine.
Lo afferma il Tribunale di Napoli con la sentenza depositata il 4 marzo 2014