L’istituzione di un trust cosiddetto “autodichiarato”, con conferimento di immobili e partecipazioni sociali, con durata predeterminata o fino alla morte del disponente-trustee, con beneficiari i discendenti di quest’ultimo, deve scontare l’imposta ipotecaria e quella catastale in misura fissa e non proporzionale, perché la fattispecie si inquadra in quella di una donazione indiretta cui è funzionale la “segregazione” quale effetto naturale del vincolo di destinazione, una “segregazione” da cui non deriva quindi alcun reale trasferimento di beni e arricchimento di persone, trasferimento e arricchimento che dovrà invece realizzarsi a favore dei beneficiari, i quali saranno perciò nel caso successivamente tenuti al pagamento dell’imposta in misura proporzionale.
Con la sentenza la Cassazione 2161472016 afferma che non si paga l’imposta al momento della costituzione del vincolo ma al momento del trasferimento ai beneficiari. Si pone così in contrasto in particolare, Cass. civile, sez. VI-T 2015/3737 e, soprattutto, Cass. civile, sez. VI-V 2016/4482 .