Il trasferimento fiduciario è inidoneo ai fini del riconoscimento dell’assegno in funzione perequativo/compensativa. Infatti, il formale trasferimento di beni alla moglie tramite il Trust fiduciario non comporta un reale arricchimento della stessa tale da far ritenere sussistente un rilevante squilibrio economico fra i coniugi, atteso che con il sottostante patto il fiduciario si obbliga a ritrasferire i beni al conferente il Trust a semplice richiesta di quest’ultimo che è da ritenersi il vero titolare dei beni con conseguente insussistenza nel caso di specie di uno squilibrio economico a favore della moglie in forza della titolarità del patrimonio in considerazione della interposizione fittizia.
Cass. Civ., Sez. I, ord. 6 dicembre 2024 n. 31333
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