Il fatto che il trust sia maturato interamente nel contesto familiare e che il disponente non abbia perso interamente il controllo dei beni inizialmente conferiti in trust, riservandosi il diritto di abitarvi, non rappresenta, da solo, indice sicuro di illiceità o del carattere fittizio dell’operazione realizzata, ma, al contrario, corrisponde proprio allo scopo voluto di destinare la casa familiare per più generazioni, all’abitazione dei propri discendenti. L’istituto del trust, infatti, consente ben più efficacemente di altri strumenti tradizionali (per esempio la donazione della nuda proprietà ai figli con riserva di usufrutto a favore del donante) di realizzare l’effetto della destinazione di una parte del patrimonio al soddisfacimento d’interessi reputati prioritari rispetto ad altri. I beni in trust sono, invero, insensibili alle vicende patrimoniali del disponente, ma anche a quelle del trustee e dei beneficiari per l’intera durata; nel caso in cui un figlio premuoia, il trust può assicurare la devoluzione meglio desiderata dal disponente; i figli potrebbero preferire di non acquisire la proprietà dei beni in trust, facendolo proseguire per un’altra generazione. E’ vero pertanto, come osservato da autorevole dottrina, che il trust consente meglio degli ordinari strumenti civilistici di destinare una parte del patrimonio al perseguimento d’interessi ritenuti meritevoli di particolare tutela. Una finalità, si ripete, ampiamente consentita dal nostro ordinamento, seppure con strumenti più artificiosi e meno trasparenti e certi rispetto al trust.
Tribunale Sassari sentenza n. 271 del 20 febbraio 2015
Est. Cristina Fois