Il trust costituito per ragioni familiari non è elusione fiscale. Infatti è contestabile dal fisco solo nel caso in cui l’unico scopo della sua creazione sia l’indebito risparmio d’imposta. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 20254 del 19 novembre 2012, ha accolto il ricorso di una contribuente alla quale era stata contestata dall’amministrazione un’elusione fiscale per aver costituito un trust su un immobile di famiglia.
Ribaltando il verdetto della Ctr, la sezione tributaria ha spiegato che la figura dell’abuso del diritto in materia tributaria richiede il ricorso di due fattori. Occorre in primo luogo che il contribuente abbia conseguito una vantaggiosa ricaduta fiscale del suo operato. Ma occorre inoltre che tale vantaggio costituisca la ragione determinante dell’operazione. Cioè che non ricorrano ragioni e giustificazione economico-sociali di altra natura, o almeno che siano di rilievo inferiore. Di guisa che si possa affermare che l’operazione è stata determinata esclusivamente da ragioni fiscali.
Insomma la Ctr di Roma, spiegano i giudici con l’Ermellino, hanno sbagliato a non considerare questo secondo profilo nonostante i contribuenti avessero dedotto un insieme di ragioni economiche e familiari che a loro dire giustificavano ampiamente la costituzione del trust e l’intestazione a questo di immobili di proprietà della contribuente destinataria dell’accertamento.