Tribunale Bologna – 13 aprile 2017
È revocabile il conferimento in un trust familiare posto in essere dal disponente successivamente all’instaurazione nei propri confronti di procedimento penale e prima della condanna riportata in tale sede al risarcimento dei danni derivanti da reato, dovendosi ritenere sussistente l’eventus damni per avere il disponente conferito in trust il proprio intero compendio immobiliare e desumendosi la scientia damni in capo al disponente, requisito soggettivo richiesto in considerazione dell’insorgere del credito all’epoca di consumazione del reato e della natura gratuita del trust, dalla duplice circostanza che il trust è stato istituito dal disponente quando questi era già sottoposto a procedimento penale per i reati in danno degli attori e che il relativo conferimento ha eliminato qualsiasi residua e capiente garanzia patrimoniale