Trust e fondo patrimoniale sono due strumenti di protezione del patrimonio, ma presentano profonde differenze e solo qualche analogia.
Dal confronto, si ricava che il trust è uno strumento molto più duttile e flessibile, che offre più ampie garanzie di tutela e che è realizzabile sostanzialmente sempre, a differenza del fondo patrimoniale, caratterizzato da vincoli oggettivi e soggettivi molto più ampi.
ANALOGIE:
1) in entrambi i casi un determinato patrimonio viene destinato ad uno scopo (nel trust occorre distinguere trust di scopo e trust con beneficiari) e separato rispetto al patrimonio rimanente del soggetto che dispone dei propri beni, realizzando così il cd. effetto segregativo;
2) in entrambi i casi si realizza una “finalizzazione”: nel fondo patrimoniale i beni vengono destinato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, mentre il patrimonio in trust è finalizzato alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela;
3) entrambi sono atti a titolo gratuito, ma diversi dalla donazione;
4) nella coppia sposata, entrambi possono affiancarsi al regime patrimoniale prescelto, di solito la comunione o la separazione dei beni;
5) entrambi hanno ad oggetto non solo beni, ma anche “diritti” (proprietà, usufrutto, ecc..) e quindi in generale “posizioni giuridiche”
DIFFERENZE:
molto più numerose sono le differenze tra i due istituti
1- solo le coppie sposate possono dar vita a un fondo patrimoniale, mentre non ci sono limiti per il trust: chiunque può costituirlo, e quindi soggetti singoli (celibi, nubili, con stato vedovile), coppie conviventi, coppie omosessuali, ad esempio;
2- il trasferimento dei beni non richiede accettazione da parte dei coniugi nel fondo patrimoniale (salvo quando il fondo è costituito da un terzo per atto tra vivi), mentre nel trust il trustee (cioè colui che amministra e diviene proprietario “fiduciario” dei beni”) potrebbe anche rifiutare il trasferimento, ad esempio se non costituisce un’operazione economica conveniente o se si tratta del frutto di attività illecita;
3 – l’atto con il quale il trust è istituito contiene il programma del trust, cioè indica ciò che il trustee dovrà realizzare, potendo trattarsi del soddisfacimento dell’interesse dei beneficiari o del perseguimento di uno scopo determinato; non è così nel fondo patrimoniale, ove i coniugi non debbono attenersi ad alcun programma;
4- diversi sono i beni che possono far parte dell’uno o l’altro istituto. Nel fondo patrimoniale possono confluire solo beni immobili, mobili registrati e titoli di credito nominativi (ad es. azioni); del trust può invece far parte qualsiasi bene o posizione giuridica (denaro, beni mobili in generale, quote sociali non azionarie, polizze ed altri strumenti finanziari, ecc.);
5 – il fondo patrimoniale finisce quando cessa il matrimonio (quindi, con il divorzio, salvo che ci siano figli minori, nel qual caso dura sino al compimento della loro maggiore età), mentre nel trust il disponente può indicare qualsiasi durata purchè compatibile con la legge regolatrice straniera prescelta;
6- per quanto riguarda la possibilità dei creditori del soggetto titolare di aggredire i beni segregati, occorre distinguere: i beni in fondo patrimoniale possono essere oggetto d’esecuzione forzata solo per debiti inerenti il bisogni della famiglia e i coniugi devono dimostrare che il creditore sapeva che tali debiti erano stati contratti per esigenze diverse da quelle familiari. La protezione offerta dal trust è molto più ampia perché i beni non possono essere aggrediti né dai creditori del disponente, né dai creditori del trustee, né, se il trust è discrezionale, dai creditori dei beneficiari: i beni infatti non si confondono con nessuno dei patrimoni personali dei soggetti citati;
7 – per costituire un fondo patrimoniale occorre l’atto pubblico (ossia l’atto notarile) oppure può essere disposto per testamento; per l’atto istitutivo di trust basta invece la semplice scrittura privata.