Il trust auto-dichiarato non è di per sé nullo in quanto non è necessario che la disponente e il trustee siano persone diverse, né è causa di nullità la circostanza che la disponente-trustee si riservi alcune prerogative beneficiarie (la disponente-trustee aveva mantenuto la residenza nell’immobile). Inoltre, non può ritenersi simulato se non viene fornita alcuna prova dell’esistenza di un accordo simulatorio fra la disponente-trustee e i beneficiari né tantomeno viola il divieto dei patti successori.
L’atto di costituzione di trust e contestuale conferimento di beni immobili, analogo ad un atto costitutivo di fondo patrimoniale, é una donazione indiretta se fatta a beneficio dei figli in quanto i beni immobili conferiti al trust, già di proprietà della disponente e trustee sono destinati in via esclusiva a garantire attraverso l’operato futuro del trustee la sicurezza economica dei beneficiari senza che la disponente abbia ricevuto un corrispettivo per tale conferimento e va quindi qualificato ai fini dell’applicazione dell’art. 2901 cod. civ. come atto a titolo gratuito, con la conseguenza che non é richiesta la prova della consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori da parte dei beneficiari del trust essendo sufficiente la consapevolezza di tale pregiudizio da parte della disponente debitrice.