La costituzione del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2, comma 47, Dl. n. 262/06, conv. in l. n. 286/06, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione; un trasferimento imponibile non è riscontrabile, né nell’atto istitutivo, né nell’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee, in quanto meramente strumentali e attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo.
Cass. civile ordinanza 24420, sezione Tributaria del 03-11-2020