Il “trust”, previsto dall’ art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, resa esecutiva in Italia con l. n. 364 del 1989, pur essendo riconosciuto soggetto passivo dell’imposta sul reddito delle società dall’art. 1 della l. n. 296 del 2006, non può, tuttavia, essere ritenuto ente titolare di diritti, dotato di personalità giuridica, in quanto l’effetto proprio di detto istituto è solo quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito amministrato dal “trustee” nell’interesse di uno o più beneficiari. Ne deriva che l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi- dotato altresì di legittimazione processuale- è solo il “trustee
Cass. Civ., Sez. VI-I, ord. n. 1826 del 20 gennaio 2022 |
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