Corte Suprema di Cassazione, V sezione civile – 18 dicembre 2015 n.25479
in riferimento ad un trust istituito in periodo anteriore al D.L. 262 del 2006, da genitori in favore dei figli con nomina della moglie quale trustee, ritiene corretta la tesi secondo cui tale atto non sia in grado di esprimere la capacità contributiva del trustee e sia soggetto all’imposta di registro in misura fissa. Afferma che l’acquisto in capo al trustee è solo un mezzo funzionale alla realizzazione dell’effetto finale successivo consistente nell’attribuzione definitiva del bene al beneficiario, attribuzione quest’ultima che costituisce il presupposto dell’imposta sul trasferimento di ricchezza. Analoghe considerazioni per l’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in quanto il
trust non è immediatamente produttivo degli effetti traslativi finali che costituiscono il presupposto dell’imposta.