In materia di assegno divorzile, secondo il recente orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (sez. I, sentenza 10/05/2017 n° 11504), il parametro cui ancorare la valutazione della impossibilità dell’ex coniuge richiedente di procurarsi adeguati mezzi per ragioni obiettive, da intendersi come insufficienza dei medesimi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre l’istante, non è il tenore di vita familiare ma l’indipendenza economica del richiedente l’assegno; tale presupposto deve ritenersi sussistente nel caso in cui il coniuge più debole (nel caso di specie la moglie), abbia un’età avanzata (nel caso di specie: 61 anni) e non abbia propri redditi e non sia presumibilmente in grado di reperire redditi idonei a garantirle l’indipendenza economica. Nella valutazione di detto parametro, ai fini dell’assegno divorzile, il giudice è tenuto comunque ad analizzare anche il diverso parametro del cd. tenore di vita.
La partecipazione all’onere di mantenimento dei figli della compagna è da qualificare – quanto a colui che la sostiene – come obbligazione naturale, recessiva rispetto all’obbligazione legale di provvedere al mantenimento della ex coniuge.
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